Art. 13.
(Accesso ai dati e alle informazioni e
loro uso).

      1. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del CED ai sensi dell'articolo 12 e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia tributaria e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria.
      2. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 è altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi della polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
      3. Per i controlli, le procedure, le sanzioni e quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano al CED, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.